Per "locazioni turistiche" si intendono gli alloggi dati in locazione, in tutto o in parte, per finalità esclusivamente turistiche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), della Legge 9 dicembre 1998, n. 431.
A partire dal 2020 i proprietari/gestori di alloggi locati ad uso turistico sono obbligati a registrare l'immobile in locazione all'interno del DMS (L.R. 49/2017 e successive modifiche). Per avviare la procedura di registrazione e ottenere il CIS l'utente deve accedere al DMS utilizzando la propria identità digitale (SPID Livello 2 ad uso personale, CIE, TS-CNS) e cliccare su "Aggiungi locazione turistica" (box presente nei servizi digitali a tua disposizione).
Il CIS - Codice Identificativo di Struttura - è un codice alfanumerico che identifica univocamente una struttura non alberghiera per l'accoglienza dei turisti. Se sei il proprietario/gestore di una Locazione Turistica, il CIS viene attribuito automaticamente al momento della registrazione della Locazione Turistica nel DMS. Se sei titolare di una Struttura Ricettiva extra-alberghiera il CIS viene attribuito dopo la registrazione della struttura ricettiva nel DMS e successiva convalida della prima Comunicazione dei Prezzi e Servizi (CPS).
Il CIS è costituito da 19 caratteri alfanumerici. Le prime 2 lettere indicano la provincia di appartenenza, i successivi 6 caratteri indicano il codice ISTAT del Comune in cui è ubicato l'immobile, le successive 2 cifre identificano il tipo di struttura, secondo la seguente tabella:
Le successive 2 cifre identificano la classificazione della struttura secondo la seguente tabella, con la precisazione che per tutte le tipologie di struttura per cui non è prevista una classificazione viene indicato "00";
Le ultime 7 cifre sono relative al codice identificativo, ossia l'idSR per le strutture ricettive già registrate nel DMS (eventualmente preceduto da "zeri" al fine di raggiungere la lunghezza prescritta di 7 cifre) e il numero progressivo, a partire da 0000001, per le locazioni turistiche.
Per le Locazioni Turistiche, il CIS resta invariato per tutta la durata dell'attività e può essere sospeso temporaneamente o cessato definitivamente utilizzando i comandi presenti nella propria area riservata. Per le Strutture Ricettive, il CIS viene sostituito automaticamente da un nuovo codice solo in caso di cambio di tipologia e/o di sotto-tipologia e/o di classificazione.
Sono obbligati ad esporre il CIS tutti i proprietari/gestori delle Locazioni Turistiche e tutti i proprietari di strutture ricettive extra-alberghiere (Villaggi turistici, Campeggi, Mini-aree di sosta, Ostelli della gioventù, Residenze turistico alberghiere, Case e appartamenti per vacanze, Case per ferie, Affittacamere, B&B familiari, B&B imprenditoriali, Agriturismi con ricettività). Sono inoltre obbligati ad esporre il CIS anche coloro che esercitano attività di intermediazione immobiliare e coloro che gestiscono portali telematici, pubblicizzando, promuovendo o commercializzando le attività dei soggetti di cui al comma 1, art. 10 bis della L.R. 49/2017 e successive modifiche.
Clicca su "Aggiungi locazione turistica" nella tua area riservata del DMS e compila i campi richiesti:
Riceverai infine una mail che ti conferma l'avvenuta registrazione. Se sei un'attività NON imprenditoriale riceverai una mail ordinaria. Se invece sei un'attività imprenditoriale riceverai sia una PEC che una mail ordinaria. La locazione turistica risulterà registrata nel DMS e il sistema attribuirà il CIS. Potrai scaricare il documento PDF "Comunicazione Locazione Turistica", contenente tutti i dati inseriti, compreso il CIS assegnato.
L'iscrizione al DMS per ottenere il CIS e per adempiere a tutti gli altri obblighi normativi deve essere effettuata dal proprietario dell'immobile.
L'iscrizione al DMS per ottenere il CIS e per adempiere a tutti gli altri obblighi normativi deve essere effettuata dalla società che stipula i contratti di sublocazione per finalità esclusivamente turistica.
Il CIS è un obbligo per gli alloggi locati ad uso turistico. Non essendo queste locazioni finalizzate ad accogliere turisti, non hanno obbligo del CIS. Tuttavia nelle inserzioni dovrà essere ben evidenziato che trattasi di locazioni per studenti o per altra tipologia di utenti non turisti.
Sì, il gestore/locatore, dopo avere ottenuto il CIS, può delegare un'altra persona per la gestione telematica degli adempimenti normativi tramite il servizio "Gestione delegati" presente nel DMS. La persona delegata riceverà una comunicazione circa l'avvenuta delega e potrà accedere direttamente al sito www.dms.puglia.it con la propria identità digitale (SPID Livello 2 ad uso personale, CIE, TS-CNS)
No. Il sistema provvede automaticamente ad attribuire alle strutture ricettive extralberghiere già registrate nel DMS prima della data del 4 marzo 2020 il Codice Identificativo di Struttura (CIS). Il CIS è riportato sulla Comunicazione dei Prezzi e dei Servizi (CPS) in corso di validità il CIS è ricavabile anche attraverso il servizio "Stampa CIS" disponibile nel DMS tra i servizi digitali dedicati alla tua struttura ricettiva.
I titolari delle Strutture Ricettive devono registrare l'attività all'interno del DMS solo dopo aver espletato tutte le procedure previste dal Comune territorialmente competente. Una volta completato l'iter di registrazione al DMS, il titolare dovrà compilare la Comunicazione dei Prezzi e dei Servizi (CPS). Il CIS verrà attribuitro subito dopo la validazione della CPS.
Dall'1 Luglio 2020, le attività di pubblicità, promozione e commercializzazione dell'offerta delle strutture non alberghiere, con scritti o stampati o supporti digitali e con qualsiasi altro mezzo appositamente utilizzato, devono indicare il Codice Identificativo di Struttura (CIS) di ogni singola unità ricettiva.
Coloro che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i gestori di portali telematici hanno l'obbligo di pubblicare il Codice Identificativo di Struttura(CIS) sugli strumenti di promozione utilizzati. Il CIS deve essere esplicitamente richiesto alla struttura non alberghiera, che deve obbligatoriamente fornirlo pena la mancata pubblicazione dell'offerta locativa, e deve essere fedelmente pubblicato senza alterazioni del contenuto.
Le strutture non alberghiere che contravvengono all'obbligo di riportare il Codice Identificativo di Struttura (CIS) o che lo riportano in maniera errata o ingannevole sono soggette alla sanzione pecuniaria da euro 500,00 (Cinquecento) a euro 3.000,00 (Tremila) per ogni attività pubblicizzata, promossa o commercializzata.
I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonchè quelli che gestiscono portali telematici, e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano le attività delle strutture non alberghiere, che contravvengono all'obbligo di pubblicare il Codice Identificativo di Struttura (CIS) o che lo riportano in maniera errata o ingannevole sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 250,00 (Duecentocinquanta) a euro 1.500,00 (Millecinquecento) per ogni attività pubblicizzata, promossa o commercializzata.
Le funzioni di vigilanza, controllo, contestazione e irrogazione delle sanzioni amministrative sono esercitate dai Comuni territorialmente competenti.
La Legge Regionale n. 57/2018 ha integrato la Legge Regionale n. 49/2017. Per approfondire è possibile cliccare sul seguente link http://www.regione.puglia.it/web/turismo/registro-regionale-delle-strutture-ricettive-non-alberghiere-e-cis-codice-identificativo-di-struttura
Sì, sono tenuti a riscuotere l'imposta di soggiorno e a versare l'importo al Comune secondo le modalità prescritte dalla regolamentazione comunale applicabile. L'imposta di soggiorno è disciplinata dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale".
Il mandante, ossia chi conferisce il mandato (ad esempio, il proprietario dell'immobile).
Il mandante, ossia chi conferisce il mandato (ad esempio, il proprietario dell'immobile).
Il mandatario, ossia l'intermediario.
Il mandante, ossia chi conferisce il mandato (ad esempio, il proprietario dell'immobile).
No, il locatore deve richiedere un Codice Identificativo di Struttura (CIS) per ogni unità immobiliare che intende locare.
E' un elenco, aggiornato quotidianamente, contenente tutte le Strutture Ricettive non alberghiere, ossia le Strutture Ricettive extra alberghiere e gli alloggi dati in locazione, in tutto o in parte, per finalità turistiche.
E' realizzato in formato elettronico. Sono previste due versioni di tale Registro:
Il Registro contiene sia l'elenco degli alloggi locati per fini turistici, sia l'elenco delle Strutture Ricettive extra alberghiere come qui di seguito specificate:
Sono tenute ad iscriversi al Registro le seguenti strutture ricettive extra alberghiere:
Le strutture turistiche ricettive alberghiere (alberghi, motel, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, alberghi dimora storica - residenze d'epoca, alberghi centro benessere), gli alberghi diffusi, le attività turistico ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione (stabilimenti balneari e spiagge libere con servizi).
Cliccando sul banner “Registro strutture non alberghiere” presente nella home page di www.dms.puglia.it è possibile accedere alla consultazione del Registro Regionale delle strutture ricettive non alberghiere. Applicando il filtro “Alloggi Privati” è possibile visualizzare tutte le Locazioni Turistiche registrate e il relativo CIS attribuito. E' possibile anche ricercare direttamente un CIS utilizzando la casella “Cerca Denominazione o CIS” presente sempre nella stessa pagina.
Cliccando sul banner “Registro strutture non alberghiere” presente nella home page di www.dms.puglia.it è possibile accedere alla consultazione del Registro Regionale delle Strutture Ricettive non alberghiere. Applicando il filtro “Tipologia” è possibile visualizzare tutte le Strutture Ricettive extra alberghiere registrate e il relativo CIS attribuito. E' possibile anche ricercare direttamente un CIS utilizzando la casella “Cerca Denominazione o CIS” presente sempre nella stessa pagina.
No, non serve effettuare una doppia registrazione. Ciascuna Struttura Ricettiva che ha completato l'iter di registrazione con la sede di Pugliapromozione territorialmente competente ed è quindi presente nel DMS, ha già un CIS visualizzato nell'area riservata del DMS o riportato nella Comunicazione dei Prezzi e Servizi.
No, non serve effettuare una doppia registrazione. Bisogna attendere il completamento delle procedure di inserimento da parte di Pugliapromozione. Al termine di questo iter, il CIS verrà automaticamente visualizzato nell'area riservata del DMS e riportato nella Comunicazione dei Prezzi e Servizi.
Per visualizzare il CIS, dovrà inviare la Comunicazione dei Prezzi e Servizi (CPS) e solo dopo che Pugliapromozione avrà validato la Comunicazione dei Prezzi e Servizi (CPS), potrà visualizzarlo nella sua area riservata e all'interno della Comunicazione. Ricordati che il CIS viene attribuito dopo la validazione della prima CPS